Guida al corso preposti, con criteri per capire chi deve farlo, come scegliere la formazione più adatta e come organizzare il percorso in azienda.
Questo approfondimento è pensato per aziende, HR, RSPP e datori di lavoro che devono organizzare la formazione sicurezza in modo concreto, documentabile e sostenibile.
L’obiettivo non è acquistare un corso qualunque, ma scegliere un percorso coerente con ruoli, mansioni, modalità ammesse, scadenze e bisogni organizzativi reali.
Perché questo tema conta
La formazione del Preposto è strategica per un buon sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori. Il Preposto ha un ruolo "cuscinetto" tra le richieste che arrivano dall'alto e le problematiche e criticità che arrivano dal basso.
Il suo ruolo è così importante che lo stesso legislatore lo riconosce tale, tant'è che ne autorizza la formazione solo in presenza (o assimilati) e con aggiornamento biennale.
Proprio perché è così importante, è essenziale che la formazione sia mirata, articolata e calata sul ruolo e su tutte le interconnessione che questo ruolo ha con i ruoli contigui.
Spesso si sente parlare di "Preposto alla sicurezza", anche lo stesso legislatore si è lasciato sfuggire questa espressione. E' una espressione fuorviante perché, se ci fosse una "Preposto alla sicurezza" allora dovrebbe esserci anche un "Sottoposto alla sicurezza". E' chiaro che questo non ha alcun senso.
Il Preposto è preposto perché fa il preposto.
Il suo ruolo, tra i compiti, trascina anche l'implicazione in termini di salute e sicurezza, per sé naturalmente e per i propri sottoposti. I quali sottoposti, sono lavoratori che hanno incarichi di lavoro, mansioni, che comprendono diritti e doveri in termini di salute e sicurezza.
E' necessario smettere di pensare alla sicurezza come qualcosa che si aggiunge al proprio incarico, al proprio ruolo. Gli aspetti di salute e sicurezza sono parte integrante dei propri incarichi di lavoro.
Cosa controllare per i preposti
Per i preposti è importante partire dal ruolo effettivamente svolto, non solo dalla qualifica formale. In molte aziende esistono persone che coordinano attività, danno istruzioni operative, controllano il lavoro di altri o intervengono in caso di comportamento non sicuro.
Il corso dovrebbe aiutare il preposto a riconoscere responsabilità, limiti del ruolo, modalità di vigilanza, comunicazione con lavoratori e datore di lavoro, gestione delle segnalazioni e tracciabilità degli interventi.
La scelta della modalità formativa, soprattutto dopo l’Accordo Stato-Regioni 2025 e i chiarimenti ministeriali, è molto stringente e abbastanza esplicita. E' ammessa solo la formazione in presenza o in videoconferenza sincrona che, per quanto equiparata alla formazione in presenza, ovviamente non permette la stessa dinamica d'aula che i corsi in presenza garantiscono. Se dovessi fare delle scelte, prediligerei la modalità in videoconferenza sincrona per la formazione di base e i corsi in presenza, meglio in campo, per la formazione di aggiornamento.
Come impostare una scelta corretta
- Mappare i destinatari: individuazione dei destinatari in base al mansionario, da verificare nell'effettività.
- Verificare gli incarichi: sembra che il legislatore privilegi gli incarichi formalizzati attraverso una lettera di incarico o strumento analogo. Bisogna ricordare il "ruolo di fatto".
- Controllare gli attestati: verifica date, durata, titolo del corso, soggetto formatore e coerenza con il ruolo attuale. Attenzione: la periodicità dell'aggiornamento per i preposti.
- Scegliere la modalità ammessa: presenza, videoconferenza sincrona.
- Definire una scadenza interna: non aspettare l’ultimo giorno utile per programmare formazione e aggiornamenti.
- Conservare evidenze ordinate: registri, verifiche, attestati, report di completamento e comunicazioni. Se si affida la formazione ad un soggetto formatore esterno, controllare che sia accreditato. L'ente è tenuto a conservare tutta la documentazione per 10 anni.
Un approccio pratico per HR e RSPP
La soluzione più efficace è costruire un piano formativo condiviso: elenco persone, ruolo, corso necessario, modalità, data prevista, stato di completamento e attestato collegato.
Questo permette a HR e RSPP di lavorare sulla stessa base informativa e di evitare che la formazione diventi un collo di bottiglia per assunzioni, cambi mansione, audit interni o richieste documentali.
Definire chi è il soggetto formatore: può essere un ente esterno accreditato o il datore di lavoro per i propri lavoratori.
Nota normativa da considerare
La formazione del preposto va collegata al ruolo effettivamente svolto e non soltanto alla qualifica formale.
Sanzioni e rischi in caso di mancato adempimento
Il mancato rispetto degli obblighi formativi può esporre l’azienda a contestazioni e sanzioni. I riferimenti seguenti aiutano a orientarsi tra obbligo formativo, soggetti coinvolti e possibili conseguenze.
Mancata o insufficiente formazione dei preposti
- Obbligo collegato: I preposti devono ricevere formazione e aggiornamento coerenti con il ruolo effettivamente svolto e con i contenuti previsti dalla disciplina vigente.
- Riferimento dell’obbligo: D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 7 e 7-ter
- Riferimento sanzionatorio: D.Lgs. 81/2008, art. 55, comma 5, lettera c
- Soggetti coinvolti: Datore di lavoro e dirigente
- Possibile conseguenza: Arresto da due a quattro mesi o ammenda, secondo gli importi previsti dal testo vigente dell’art. 55.
- Nota: Gli importi possono aumentare quando la violazione riguarda più lavoratori, nei casi previsti dall’art. 55.
Gli importi e l’applicazione concreta delle sanzioni devono essere sempre verificati sul testo vigente e in relazione al caso specifico.
Fonti e riferimenti normativi
Questa guida ha finalità informative e organizzative. Per decisioni applicative è sempre opportuno verificare il testo vigente delle norme, gli accordi applicabili e gli eventuali chiarimenti istituzionali.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs. 81/2008, art. 37 — Riferimento generale per formazione, informazione e addestramento di lavoratori, preposti, dirigenti e altri soggetti.
- D.Lgs. 81/2008, art. 55 — Disposizioni sanzionatorie per datore di lavoro e dirigente. Gli importi devono essere verificati sul testo vigente.
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR — Accordo su durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
- FAQ Ministero del Lavoro sull’Accordo Stato-Regioni 2025 — Chiarimenti interpretativi ministeriali sull’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni 2025.