Guida per scegliere il corso lavoratori più adatto alla propria azienda, considerando rischio, mansioni, formazione generale, formazione specifica e organizzazione.
Questo approfondimento è pensato per aziende, HR, RSPP e datori di lavoro che devono organizzare la formazione sicurezza in modo concreto, documentabile e sostenibile.
L’obiettivo non è acquistare un corso qualunque, ma scegliere un percorso coerente con ruoli, mansioni, modalità ammesse, scadenze e bisogni organizzativi reali.
Perché questo tema conta
La formazione sicurezza incide su prevenzione, responsabilità, continuità operativa e capacità dell’azienda di dimostrare ciò che ha fatto. Quando corsi, attestati e scadenze sono gestiti in modo frammentato, aumentano errori, dimenticanze e recuperi urgenti.
Un approccio ordinato permette invece di sapere chi deve essere formato, quale corso serve, quando va completato e quali evidenze devono essere conservate.
Per la formazione dei lavoratori bisogna tenere in considerazione il numero di lavoratori da formare in base alle scadenze previste dalla norma (la formazione di aggiornamento per i lavoratori è prevista quinquennale). Perché il numero di lavoratori da formare è importante, perché condiziona la capacità di organizzare la formazione in termini di numero di edizioni in funzione della disponibilità di sottrarre il lavoratore alle ordinarie attività.
Un'azienda potrebbe avere anche migliaia di lavoratori ma se ben gestito lo scadenziario riuscire a organizzare l'attività formativa in maniera ordinata senza difficoltà.
Spesso ci si trova con grandi numeri da formare tutti contemporaneamente. La norma prevede una cadenza almeno quinquennale della formazione ma non è impedito diluire con un criterio di priorità questa scadenza su più anni, anche perché questo permetterebbe di governare la formazione in maniera ordinata e anche dal punto di vista dei processi produttivi seguire questo iter con maggiore flessibilità.
Immaginiamo un’azienda con 2000 dipendenti. Distribuiti su 5 anni sono 400 dipendenti all’anno che sono circa 20 edizioni di un corso in presenza, 2 al mese.
Qualcuno potrebbe contestare che se la scadenza è quinquennale economicamente si genererebbe un danno economico anticipandola. Tralasciando che la formazione in generale non è mai un danno, comunque questo varrebbe solo per il primo anno e solo per un quota lavoratori.
Una alternativa su corsi in presenza abbastanza comune è quella di ricorrere alla formazione in modalità e-learning. Questa è ammessa sempre nel caso di formazione di aggiornamento, con dei limiti nel caso di formazione iniziale.
La formazione in modalità e-learning è certamente una soluzione. Riduce l'impatto organizzativo, poi però c'è da rincorrere i discenti che terminino il corso in tempi ragionevoli. Bisogna fare anche attenzione che la legge impone che la formazione venga erogata in orario lavorativo.
Attenzione a far fare i corsi nel week end..
Spesso si tende a privilegiare la formazione e-learning anche perché si ritiene meno costosa di un corso con altre modalità. Direi che, dipende.
Torniamo all’esempio precedente. Al netto dell’onere organizzativo 20 edizioni di corso in presenza (o videoconferenza sincrona) potrebbero costare meno di 400 account. Ma se nell’azienda l’onere organizzativo ha un peso rilevante la bilancia si inverte.
Un altro importante aspetto che deve pesare sulla scelta della modalità formativa e certamente la ‘qualità’ del contenuto. La formazione in modalità e-learning in molti casi non è stato sinonimo di corsi di qualità. Questo non è stato sempre vero, ma è stato sufficiente quel qualche volta per costruire una vulgata che oggi è difficile da scardinare nell’immaginario collettivo soprattutto se si parla di corsi per la sicurezza.
Essendo noi Artigiani della formazione e costruendo i nostri prodotti formativi anche in modalità e-learning c’è ben chiaro quanto sia determinante puntare su contenuti di qualità che i partecipanti possono apprezzare. L'apprezzamento da parte dei partecipanti è un grande volano perché i contenuti possano far breccia e l’apprezzamento si trasferisce anche a chi questi corsi li propone e li promuove (HR, Ufficio formazione, RSPP).
Che cosa considerare per fare una scelta consapevole
- Mappa i destinatari: numero di destinatari
- Scadenziario della formazione: distribuzione temporale dei partecipanti con una logica funzionale
- Capacità organizzative: difficoltà di organizzare aule o riempirle
- Modalità di erogazione: qualità dei contenuti / apprezzamento dei partecipanti
Un approccio pratico per HR e RSPP
La soluzione più efficace è costruire un piccolo piano formativo: elenco persone, ruolo, corso necessario, modalità, data prevista, stato di completamento e attestato collegato.
Questo permette a HR e RSPP di lavorare sulla stessa base informativa e di evitare che la formazione diventi un collo di bottiglia per assunzioni, cambi mansione, audit interni o richieste documentali.
Nota normativa da considerare
Le modalità di erogazione vanno scelte in base a mansioni, rischi e formazione già posseduta, non solo in base al prezzo o alla disponibilità immediata.
Sanzioni e rischi in caso di mancato adempimento
Il mancato rispetto degli obblighi formativi può esporre l’azienda a contestazioni e sanzioni. I riferimenti seguenti aiutano a orientarsi tra obbligo formativo, soggetti coinvolti e possibili conseguenze.
Mancata o insufficiente formazione dei lavoratori
- Obbligo collegato: Il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, coerente con mansioni, rischi e disciplina applicabile.
- Riferimento dell’obbligo: D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 1 e 3
- Riferimento sanzionatorio: D.Lgs. 81/2008, art. 55, comma 5, lettera c
- Soggetti coinvolti: Datore di lavoro e dirigente
- Possibile conseguenza: Arresto da due a quattro mesi o ammenda, secondo gli importi previsti dal testo vigente dell’art. 55.
- Nota: Per alcune violazioni dell’art. 37, gli importi possono aumentare quando la violazione riguarda più lavoratori. Verificare sempre il testo vigente.
Gli importi e l’applicazione concreta delle sanzioni devono essere sempre verificati sul testo vigente e in relazione al caso specifico.
Fonti e riferimenti normativi
Questa guida ha finalità informative e organizzative. Per decisioni applicative è sempre opportuno verificare il testo vigente delle norme, gli accordi applicabili e gli eventuali chiarimenti istituzionali.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs. 81/2008, art. 37 — Riferimento generale per formazione, informazione e addestramento di lavoratori, preposti, dirigenti e altri soggetti.
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR — Accordo su durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.