La mancata formazione in materia di salute e sicurezza non rappresenta soltanto un’irregolarità documentale. È una debolezza dell’organizzazione aziendale che può determinare:
- sanzioni penali per datore di lavoro e dirigenti;
- sospensione dell’attività in determinate situazioni;
- responsabilità per lesioni o omicidio colposo in caso di infortunio;
- richieste di risarcimento e possibile rivalsa dell’INAIL;
- interruzioni produttive, perdita di reputazione e difficoltà nei rapporti con committenti e appaltatori.
Il punto centrale è questo: non basta possedere alcuni attestati. L’impresa deve dimostrare che ogni persona è stata formata e, quando richiesto, addestrata rispetto alla mansione effettivamente svolta, ai rischi presenti e al momento in cui è stata adibita all’attività.
Il punto specifico da capire
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione «sufficiente e adeguata» riguardante:
- concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti e doveri dei soggetti della sicurezza;
- rischi riferiti alla mansione e al settore;
- procedure di prevenzione, emergenza e gestione del lavoro in sicurezza.
La formazione deve essere collegata alla valutazione dei rischi e deve essere effettuata:
- alla costituzione del rapporto di lavoro;
- in caso di trasferimento o cambiamento di mansione;
- quando vengono introdotte nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose;
- quando si modificano o insorgono nuovi rischi;
- alle scadenze previste per l’aggiornamento.
Il percorso dei lavoratori comprende formazione generale e formazione specifica contestualizzata al settore e alla mansione.
Esempio concreto in caso di mancato adempimento
Un’impresa inserisce dodici lavoratori in produzione senza completare la formazione obbligatoria.
Oltre alla necessità di regolarizzare ogni posizione, la violazione interessa più di dieci lavoratori: gli importi della sanzione applicabile sono quindi triplicati. Se alcuni lavoratori utilizzano anche attrezzature che richiedono formazione e addestramento specifici, possono emergere ulteriori violazioni autonome.
La mera iscrizione futura a un corso non equivale all’avvenuta formazione e non consente, di regola, di continuare ad adibire il lavoratore all’attività per la quale non possiede i requisiti.
La violazione degli obblighi previsti dall’articolo 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, è punita, ai sensi dell’articolo 55, comma 5, lettera c), con: arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Il procedimento penale per un infortunio sul lavoro scatta d'ufficio quando la prognosi per le lesioni supera i 40 giorni, oppure in caso di lesioni gravissime o di morte del lavoratore.
La sanzione riguarda il datore di lavoro e, secondo le attribuzioni concretamente esercitate, il dirigente. Gli importi risultano dal testo del D.Lgs. 81/2008 aggiornato a gennaio 2026 pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Non si tratta necessariamente di una sola sanzione “per azienda”. L’articolo 55, comma 6-bis, stabilisce infatti che, quando la violazione interessa:
- più di cinque lavoratori, gli importi sono raddoppiati;
- più di dieci lavoratori, gli importi sono triplicati.
La mancata formazione può comportare la sospensione dell’attività?
L’articolo 14 e l’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 prevedono la sospensione dell’attività nelle ipotesi tassativamente indicate di mancata formazione e addestramento.
L’Ispettorato chiarisce che la sospensione trova applicazione quando la normativa richiede congiuntamente formazione e addestramento, per esempio in relazione a:
- attrezzature di lavoro soggette a specifica abilitazione;
- DPI di terza categoria e dispositivi di protezione dell’udito;
- sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi;
- determinate attività di movimentazione manuale dei carichi.
Per ottenere la revoca può essere sufficiente dimostrare la prenotazione della formazione e pagare le somme aggiuntive previste, ma il lavoratore non può riprendere la specifica attività fino al completamento documentato della formazione e dell’addestramento.
Le conseguenze in caso di infortunio
Perché la mancata formazione è un campanello di allarme di un rischio organizzativo?
- assunzioni e servizio di prevenzione;
- assegnazione delle mansioni e valutazione dei rischi;
- acquisto di attrezzature e pianificazione dell’addestramento;
- gestione degli appalti e verifica delle qualifiche;
- scadenze formative e programmazione dei turni;
- attestati posseduti e competenze effettive.
Il problema nasce, per esempio, quando le risorse umane assumono un lavoratore, il responsabile di reparto lo inserisce subito nel turno e l’RSPP viene informato soltanto dopo diversi giorni.
Misure concrete per ridurre il rischio
- formazione generale;
- formazione specifica;
- addestramento eventualmente necessario;
- abilitazioni per attrezzature;
- comprensione linguistica;
- eventuale idoneità sanitaria;
- conoscenza delle procedure aziendali.
Costruire una matrice mansione–rischio–formazione
Conclusione
- D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 28, 30, 36 e 37;
- artt. 55 e seguenti per le sanzioni;
- art. 14 e Allegato I per la sospensione;
- art. 73 per le attrezzature;
- artt. 77, 116, 136 e 169 per specifiche ipotesi di formazione e addestramento;
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR;
- eventuali decreti specialistici, disposizioni regionali e contratti collettivi applicabili.
Fonti e riferimenti normativi
Questa guida ha finalità informative e organizzative. Per decisioni applicative è sempre opportuno verificare il testo vigente delle norme, gli accordi applicabili e gli eventuali chiarimenti istituzionali.
- D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro — Riferimento generale per obblighi, ruoli, formazione e sistema sanzionatorio.
- Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti — Riferimento principale per formazione di lavoratori, preposti e dirigenti.