Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è oggi il riferimento da cui partire per costruire o aggiornare il piano formativo aziendale. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore il giorno della pubblicazione.
Riguarda la formazione delle seguenti figure: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, DL-RSPP, addetti ad attrezzature, personale in spazi confinati, RSPP/ASPP e coordinatori
Le domande che molte imprese si pongono non è solo che cosa dice l’Accordo, ma soprattutto:
- quali sono i soggetti a cui affidare l'erogazione delle formazione?
- la formazione pregressa vale ancora?
- che cosa cambia nella pratica per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti?.
Vediamo nel dettaglio quali sono gli aspetti peculiare e l'impatto per aziende e datori di lavoro.
1. FORMAZIONE PREGRESSA
Il datore deve censire la formazione pregressa verificando attestati, date, contenuti, modalità e scadenze.
2. MODALITÀ, VERIFICHE E FASCICOLO DEL CORSO
Le modalità di formazione in presenza e videoconferenza sincrona sono equiparate. Nel caso della videoconferenza sincrona deve essere previsto il Tutor.
La formazione in modalità e-learning è ammessa per lavoratori formazione generale e a rischio basso, per Datori di lavoro e dirigenti e formazione di aggiornamento. E’ ammessa anche nel caso di RLS, sempre d’intesa con accordi sindacali.
Ogni corso richiede registro dei partecipanti, il docente o i docenti, verbale di verifica finale e questionario di gradimento, attestato di frequenza (riconosciuto solo ai discenti che hanno frequentato almeno 90% del corso). Il fascicolo deve essere conservato dal Datore di lavoro se eroga direttamente la formazione per i propri dipendenti o dal soggetto formatore e conservato almeno 10 anni. Ma sopra tutto un progetto formativo specifico con le indicazioni della platea coinvolta, degli obiettivi di apprendimento e delle modalità di erogazione più idonea per il raggiungimento di tali obiettivi.
3. VERIFICA DELL’EFFICACIA
La verifica di efficacia non è la il questionario di apprendimento.
Prevede che siano stati indicati nel progetto formativo KPI o indicatori misurabili, obiettivi di apprendimento. Il datore deve verificare che la formazione abbia raggiunto gli obiettivi: sono proposti a solo titolo di esempio e si consiglia la combinazione di più strumento: analisi infortuni e near miss, questionari, checklist di osservazione, strumenti dell’analisi psicosociale.
4. CHI PUO’ EROGARE LA FORMAZIONE
La formazione può essere erogata dal Datore di lavoro per i propri dipendenti o da soggetti formatori terzi che sono:
- le amministrazioni pubbliche come Ministeri, Regioni, IBAIL, INL, VVF, Ordine, SNA e Formez
- le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, CRI, Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.
- soggetti formatori accreditati presso la Regione (o provincia autonoma)
- fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione; Organismi Paritetici; Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I docenti incaricate per le attività formative devono essere formatori in materia di salute e sicurezza e il soggetto formatore deve assicurarsi dei requisiti.
5. FORMAZIONE DELLE FIGURE
DATORE DI LAVORO
La novità più rilevante è il corso obbligatorio per datore di lavoro: durata minima 16 ore, con eventuale modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per Datore di lavoro di impresa affidataria.
Il corso mira a sviluppare le competenze organizzative, gestionali e giuridiche con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. E’ necessario che il Datore di lavoro sia a conoscenza delle responsabilità che la normativa mette in capo a lui e delle implicazioni che le sue direttive trascinano.
LAVORATORI
La formazione generale resta di 4 ore; la formazione specifica è di 4, 8 o 12 ore, con totale 8, 12 o 16 ore secondo rischio basso, medio o alto. I contenuti vanno adattati ai rischi effettivi risultanti dalla valutazione dei rischi, e non solo al codice ATECO.
Attenzione ai rischi interaziendali, la formazione deve essere contestualizzate e omogenea nei contenuti rispetto alle specifiche del lavoro.
PREPOSTI
Il preposto accede al corso solo dopo formazione generale e specifica da lavoratore; il nuovo corso dura almeno 12 ore e insiste su vigilanza, sovraintendenza, interruzione dell’attività, segnalazione e comunicazione.
L’aggiornamento è biennale, minimo 6 ore, e va anticipato se cambiano reparto, processi o rischi inoltre è vietato utilizzare la modalità e-learning.
DIRIGENTI E DL RSPP
Il dirigente ha corso minimo di 12 ore, più modulo cantieri se necessario; l’aggiornamento è quinquennale di 6 ore. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP deve frequentare prima il corso datore di lavoro, poi il modulo comune DL-RSPP di 8 ore e gli eventuali moduli integrativi settoriali.
5. Attrezzature e spazi confinati
Entro dodici mesi devono essere conclusi i nuovi corsi per macchine agricole raccogli-frutta, caricatori per movimentazione materiali e carroponti; per spazi confinati il corso deve essere concluso entro lo stesso termine e l’aggiornamento è quinquennale con parte pratica.
In sintesi
- Tipo: Approfondimento
- Sito: corsisicurezzasumisura.it
- Tema principale: Accordo Stato-Regioni 2025: guida pratica per i DL
Sintesi rapida: Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è oggi il riferimento da cui partire per costruire o aggiornare il piano formativo aziendale. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore il giorno della pubblicazione. Riguarda la formazione delle seguenti figure: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, DL-RSPP, addetti ad attrezzature, personale in spazi confinati, RSPP/ASPP e coordinatori Le domande che molte imprese si pongono non è solo che cosa dice l’Accordo, ma soprattutto: • che cosa cambia nella pratica per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti?. • quali sono i soggetti a cui affidare l'erogazione delle formazione? • la formazione pregressa vale ancora?
Perché l’Accordo 2025 è decisivo
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è oggi il riferimento da cui partire per costruire o aggiornare il piano formativo aziendale. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore il giorno della pubblicazione.
Riguarda la formazione delle seguenti figure: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, DL-RSPP, addetti ad attrezzature, personale in spazi confinati, RSPP/ASPP e coordinatori
Le domande che molte imprese si pongono non è solo che cosa dice l’Accordo, ma soprattutto:
- quali sono i soggetti a cui affidare l'erogazione delle formazione?
- la formazione pregressa vale ancora?
- che cosa cambia nella pratica per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti?.
Vediamo nel dettaglio quali sono gli aspetti peculiare e l'impatto per aziende e datori di lavoro.
1. FORMAZIONE PREGRESSA
Il datore deve censire la formazione pregressa verificando attestati, date, contenuti, modalità e scadenze.
2. MODALITÀ, VERIFICHE E FASCICOLO DEL CORSO
Le modalità di formazione in presenza e videoconferenza sincrona sono equiparate. Nel caso della videoconferenza sincrona deve essere previsto il Tutor.
La formazione in modalità e-learning è ammessa per lavoratori formazione generale e a rischio basso, per Datori di lavoro e dirigenti e formazione di aggiornamento. E’ ammessa anche nel caso di RLS, sempre d’intesa con accordi sindacali.
Ogni corso richiede registro dei partecipanti, il docente o i docenti, verbale di verifica finale e questionario di gradimento, attestato di frequenza (riconosciuto solo ai discenti che hanno frequentato almeno 90% del corso). Il fascicolo deve essere conservato dal Datore di lavoro se eroga direttamente la formazione per i propri dipendenti o dal soggetto formatore e conservato almeno 10 anni. Ma sopra tutto un progetto formativo specifico con le indicazioni della platea coinvolta, degli obiettivi di apprendimento e delle modalità di erogazione più idonea per il raggiungimento di tali obiettivi.
3. VERIFICA DELL’EFFICACIA
La verifica di efficacia non è la il questionario di apprendimento.
Prevede che siano stati indicati nel progetto formativo KPI o indicatori misurabili, obiettivi di apprendimento. Il datore deve verificare che la formazione abbia raggiunto gli obiettivi: sono proposti a solo titolo di esempio e si consiglia la combinazione di più strumento: analisi infortuni e near miss, questionari, checklist di osservazione, strumenti dell’analisi psicosociale.
4. CHI PUO’ EROGARE LA FORMAZIONE
La formazione può essere erogata dal Datore di lavoro per i propri dipendenti o da soggetti formatori terzi che sono:
- le amministrazioni pubbliche come Ministeri, Regioni, IBAIL, INL, VVF, Ordine, SNA e Formez
- le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, CRI, Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.
- soggetti formatori accreditati presso la Regione (o provincia autonoma)
- fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione; Organismi Paritetici; Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I docenti incaricate per le attività formative devono essere formatori in materia di salute e sicurezza e il soggetto formatore deve assicurarsi dei requisiti.
5. FORMAZIONE DELLE FIGURE
DATORE DI LAVORO
La novità più rilevante è il corso obbligatorio per datore di lavoro: durata minima 16 ore, con eventuale modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per Datore di lavoro di impresa affidataria.
Il corso mira a sviluppare le competenze organizzative, gestionali e giuridiche con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. E’ necessario che il Datore di lavoro sia a conoscenza delle responsabilità che la normativa mette in capo a lui e delle implicazioni che le sue direttive trascinano.
LAVORATORI
La formazione generale resta di 4 ore; la formazione specifica è di 4, 8 o 12 ore, con totale 8, 12 o 16 ore secondo rischio basso, medio o alto. I contenuti vanno adattati ai rischi effettivi risultanti dalla valutazione dei rischi, e non solo al codice ATECO.
Attenzione ai rischi interaziendali, la formazione deve essere contestualizzate e omogenea nei contenuti rispetto alle specifiche del lavoro.
PREPOSTI
Il preposto accede al corso solo dopo formazione generale e specifica da lavoratore; il nuovo corso dura almeno 12 ore e insiste su vigilanza, sovraintendenza, interruzione dell’attività, segnalazione e comunicazione.
L’aggiornamento è biennale, minimo 6 ore, e va anticipato se cambiano reparto, processi o rischi inoltre è vietato utilizzare la modalità e-learning.
DIRIGENTI E DL RSPP
Il dirigente ha corso minimo di 12 ore, più modulo cantieri se necessario; l’aggiornamento è quinquennale di 6 ore. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP deve frequentare prima il corso datore di lavoro, poi il modulo comune DL-RSPP di 8 ore e gli eventuali moduli integrativi settoriali.
5. Attrezzature e spazi confinati
Entro dodici mesi devono essere conclusi i nuovi corsi per macchine agricole raccogli-frutta, caricatori per movimentazione materiali e carroponti; per spazi confinati il corso deve essere concluso entro lo stesso termine e l’aggiornamento è quinquennale con parte pratica.
Profili da considerare
Implicazioni organizzative
- serve una matrice ruoli-rischi-formazione integrata con DVR, mansioni, ATECO, turni, appalti e scadenziario HR. Vanno rivisti contratti con enti formatori, cataloghi interni, piattaforme e-learning, registri, format attestati e procedure di onboarding;
- serve una gestione puntuale degli adempimenti formali , con audit periodico su attestati, presenze, test, prove pratiche e qualifiche dei docenti.
- il vertice aziendale deve essere inserito nello scadenzario formativo, con evidenza documentale utile anche per deleghe, modelli 231, sistemi ISO 45001 e governance HSE;
- ogni cambio mansione, reparto, tecnologia, sostanza o attrezzatura deve attivare un controllo formativo; l’addestramento va tracciato in registro, anche informatizzato. Di grande rilevanza è l’obbligo della formazione dei neoassunti che deve essere fatta obbligatoriamente contestualmente all’assunzione o comunque prima di essere adibito alla mansione (con la sola eccezione del comparto Ristorazione per il quale si è fatto una eccezione);
- il datore deve identificare formalmente i preposti, evitare “preposti di fatto” non formati e coordinare formazione con organigramma, procure, turni e capi squadra.
- va deciso se mantenere DL-RSPP o esternalizzare, valutando tempo, competenze tecniche e complessità del rischio;
- con riferimento ai Dirigenti è necessario disambiguare gli obblighi previsti dall’art. 18 per determinare chi fa che cosa ed eventualmente provvedere ad opportune deleghe di funzione;
- per la formazione su attrezzature di lavoro è necessario pianificare prove pratiche, disponibilità macchine, aree addestrative, DPI, procedure di emergenza, permessi di lavoro e qualificazione appaltatori;
- per la verifica di efficacia RSPP, preposti e HR devono introdurre strumenti, verifiche in campo, riesami in riunione periodica e azioni correttive documentate; check list o analisi infortunistica per quanto proposti a titolo di esempio risultano deboli al fine di dimostrale una formazione non solo formale.
Implicazioni amministrative (D.Lgs. 231/2001)
La formazione di scarsa qualità, solo formale o al massimo ribasso potrebbero avere riflessi sul D.Lgs. 231/2001.
Implicazioni penali (D.Lgs. 81/08)
L'Accordo Stato-Regioni 2025 richiama la necessità centrale di assicurare informazione, formazione, addestramento come cardine su cui si mette in atto la prevenzione.
Sanzioni
- la mancata formazione secondo l’art. 37 ha una sanzione ordinaria che prevede l’ arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro; gli importi sono raddoppiati se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicati oltre dieci;
- la mancata formazione del datore rientra negli obblighi dell’art. 37, comma 7, sanzionati dall’art. 55, comma 5, lett. c.;
- per attrezzature, l’uso da parte del datore non formato o l’affidamento a personale non adeguatamente formato può portare all’art. 87: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. Per ambienti confinati, oltre all’art. 55, l’accesso non sicuro può esporre alle sanzioni dell’art. 68.
- non c’è una sanzione autonoma dell’Accordo per il “fascicolo”, ma documentazione carente rende difficile provare l’adempimento e può sostenere la contestazione dell’obbligo formativo.
- attenzione alla verifica di efficacia, l’omessa verifica può aggravare la posizione aziendale se dimostra formazione solo formale
Casi studio / Documentazione scientifica / Pubblicazioni
- https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus/pagine/accordo-stato-regioni-del-17042025-materia-di-formazione.
- https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/focus/faq-accordo-stato-regioni-27032026.
- https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/focus/accordo-stato-regioni-17042025-allegato
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