Questo approfondimento è pensato per aziende, HR, RSPP e datori di lavoro che devono organizzare la formazione sicurezza in modo concreto, documentabile e sostenibile.
Le differenze principali tra vecchio e nuovo sistema
1. Formazione obbligatoria per il datore di lavoro
In precedenza non esisteva un corso generale specifico e obbligatorio per i datori di lavoro. Era regolamentata soprattutto la formazione del datore di lavoro che sceglieva di svolgere direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione. In realtà il datore di lavoro è di fatto un dirigente pertanto poteva rientrare all'interno della formazione prevista per la figura del dirigente.
Il nuovo Accordo prevede una formazione specifica per il datore di lavoro:
- un corso della durata minima di 16 ore;
- un ulteriore modulo “cantieri” di 6 ore quando ricorrono le condizioni previste;
- aggiornamento di almeno 6 ore ogni cinque anni.
Esempi concreti
- Corso dirigenti completato nel 2024 --> Nessun nuovo corso base da 16 ore; aggiornamento entro il 2029
- Corso dirigenti completato nel 2022 --> Nessun nuovo corso base; aggiornamento entro il 2027
- Corso dirigenti del 2018, aggiornato nel 2023 --> Nessun nuovo corso base; aggiornamento entro il 2028
- Corso dirigenti del 2018, mai aggiornato --> Non deve rifare necessariamente le 16 ore, ma deve regolarizzare l’aggiornamento
- Attestato generico o non conforme all’Accordo 2011 --> Corso base di 16 ore
- Nessun attestato disponibile --> Corso base di 16 ore
Anche l’aggiornamento per dirigenti può essere riconosciuto come credito totale per l’aggiornamento del datore di lavoro, purché sia valido e documentato.
Attenzione al modulo cantieri
- il programma del vecchio corso;
- eventuali moduli integrativi già frequentati;
- il ruolo effettivamente svolto dall’impresa nel cantiere.
Programma del corso per datori di lavoro
- comprendere il proprio ruolo nel sistema di prevenzione;
- conoscere obblighi e responsabilità;
- organizzare e gestire il sistema aziendale di salute e sicurezza;
- interagire efficacemente con le altre figure della prevenzione;
- superare una gestione meramente documentale della sicurezza;
- verificare l’applicazione e l’efficacia delle misure adottate.
Modulo 1 – Giuridico-normativo
Far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro.
Far conoscere gli obblighi, le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale.
Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza .
Far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale.
- Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale. Compiti, obblighi e responsabilità delle diverse figure. Tutela assicurativa.
- Delega di funzioni.
- Responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
- Responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Prevenzione della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro, con riferimento alla Convenzione ILO n. 190.
- Inserimento e tutela dei lavoratori con disabilità.
- Sistema istituzionale della prevenzione.
- Ruolo di: ASL; Ispettorato nazionale del lavoro; Vigili del fuoco; INAIL.
- Organi di vigilanza e procedure ispettive.
Modulo 2 – Organizzazione e gestione della sicurezza
- Misure organizzative e gestionali
- Conformità tecnica e documentale relativa a: attrezzature; impianti; luoghi di lavoro; agenti chimici; agenti fisici; agenti biologici.
- Valutazione dei rischi
- Lavoratori esposti a rischi particolari
- Appalti e rischi interferenziali
- Gestione delle emergenze
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione, formazione e partecipazione
- Vigilanza aziendale
- Costi e benefici della sicurezza
- Comunicazione
Proposta di articolazione delle 16 ore
Modulo Giuridico normativo (4 ore)
Scopo: Far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro.
Contenuti:
- Il sistema di prevenzione aziendale
- Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
- L’identificazione e il ruolo del datore di lavoro in relazione al contesto organizzativo.
Scopo: Far conoscere gli obblighi, le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale.
Contenuti:
- Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa
- La delega di funzioni: condizioni e limiti (art. 16)
- Disambiguazione articolo 18
- La responsabilità civile e penale del datore di lavoro
- La responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato
- Prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro
- Inserimento di lavoratori disabili
- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive: ASL, INL, VVF e Inail
Modulo Organizzazione e gestione della SSL (4 ore)
Scopo: Far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale; il corso non deve formare il datore di lavoro alla redazione tecnica del DVR come farebbe il percorso per datore di lavoro-RSPP, ma deve renderlo consapevole della responsabilità non delegabile relativa alla valutazione dei rischi.
Contenuti:
- Le misure organizzative e gestionali di tutela ai sensi di quanto previsto dagli art.li 15 e art. 30 del d.lgs. n. 81/2008
- Valutazione dei rischi predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti con priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età.
- Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; con l’acquisizione della relativa documentazione e certificazioni obbligatorie di legge.
- Organizzazione e gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza;
- Sorveglianza sanitaria;
- Istituti relazionali: informazione, formazione, partecipazione e consultazione di tutti i soggetti ai sensi del D.lgs. 81/08;
Scopo: illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione
Contenuti:
- Vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
- Controllo indiretto
- Modelli di organizzazione e gestione di tipo volontario
- Costi della mancata sicurezza e benefici della sicurezza
- Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione
- Il reporting system
Verifica finale
Per il corso iniziale del datore di lavoro la verifica può prevedere:
- test;
- colloquio individuale;
- oppure una combinazione delle modalità previste dal progetto formativo.
Se viene utilizzato il test, l’Accordo prevede complessivamente almeno 30 domande, ognuna con almeno tre risposte alternative. La prova è superata con almeno il 70% di risposte corrette.
Aggiornamento
Il datore di lavoro deve successivamente frequentare:
- almeno 6 ore di aggiornamento;
- ogni cinque anni.
L’aggiornamento deve riguardare evoluzioni normative, organizzative, tecniche e gestionali pertinenti al ruolo. Non dovrebbe consistere nella mera ripetizione del corso iniziale.
Formazione svolta con modalità non coerente
- Obbligo collegato: La modalità formativa deve essere ammessa e coerente con il corso, i destinatari e la disciplina applicabile.
- Riferimento dell’obbligo: Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni applicabile
- Riferimento sanzionatorio: Articolo 55 D.Lgs. 81/2008, ove pertinente
- Soggetti coinvolti: Datore di lavoro, dirigente e soggetti coinvolti nell'organizzazione, secondo il caso concreto.
- Possibile conseguenza: Possibili contestazioni sulla validità del percorso e sulle evidenze formative prodotte.
- Nota: Particolare attenzione va posta a e-learning, videoconferenza, tracciamento e attestazione.
Attestati e documentazione non gestiti correttamente
- Obbligo collegato: La formazione deve essere documentabile tramite attestati, registri, verifiche e dati coerenti.
- Riferimento dell’obbligo: Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 e accordi applicabili
- Riferimento sanzionatorio: Da valutare in relazione all'obbligo formativo non dimostrabile
- Soggetti coinvolti: Datore di lavoro, dirigente e soggetti incaricati della gestione documentale, secondo il caso concreto.
- Possibile conseguenza: Possibili contestazioni in caso di mancata prova del percorso formativo.
- Nota: La criticità aumenta quando gli attestati non sono collegati a mansione, data, durata e soggetto formatore.
Gli importi e l’applicazione concreta delle sanzioni devono essere sempre verificati sul testo vigente e in relazione al caso specifico.
Fonti e riferimenti normativi
Questa guida ha finalità informative e organizzative. Per decisioni applicative è sempre opportuno verificare il testo vigente delle norme, gli accordi applicabili e gli eventuali chiarimenti istituzionali.
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 sulla formazione salute e sicurezza — Accordo sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- FAQ Ministero del Lavoro su Accordo Stato-Regioni 2025 — Chiarimenti operativi su modalità, accreditamento e applicazione dell'accordo.
- Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti — Riferimento principale per formazione di lavoratori, preposti e dirigenti.