Approfondimento

Accordo Stato-Regioni 2025, non tutto ciò che viene presentato come “novità 2025” è realmente nuovo: Datore di lavoro

Approfondimento operativo sull'Accordo Stato-Regioni 2025: non tutto ciò che viene presentato come “novità 2025” è realmente nuovo.

Dirigenti e datore di lavoro, Normativa sicurezza Pubblicato: 2026-08-21 Aggiornato: 2026-09-21
Illustrazione stilizzata dedicata agli obblighi del datore di lavoro
Obblighi formativi e scelte organizzative del datore di lavoro.

Questo approfondimento è pensato per aziende, HR, RSPP e datori di lavoro che devono organizzare la formazione sicurezza in modo concreto, documentabile e sostenibile.

Le differenze principali tra vecchio e nuovo sistema

1. Formazione obbligatoria per il datore di lavoro

In precedenza non esisteva un corso generale specifico e obbligatorio per i datori di lavoro. Era regolamentata soprattutto la formazione del datore di lavoro che sceglieva di svolgere direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione. In realtà il datore di lavoro è di fatto un dirigente pertanto poteva rientrare all'interno della formazione prevista per la figura del dirigente.

Il nuovo Accordo prevede una formazione specifica per il datore di lavoro:

  • un corso della durata minima di 16 ore;
  • un ulteriore modulo “cantieri” di 6 ore quando ricorrono le condizioni previste;
  • aggiornamento di almeno 6 ore ogni cinque anni.
Se il datore di lavoro, prima del 24 maggio 2025, aveva già frequentato un corso valido per dirigenti ai sensi dell’Accordo Stato‑Regioni del 21 dicembre 2011, non deve frequentare il nuovo corso base per datori di lavoro di 16 ore.
L’Allegato III dell’Accordo 2025 riconosce alla formazione da dirigente un credito formativo totale rispetto al corso per datore di lavoro.

Esempi concreti

  1. Corso dirigenti completato nel 2024 --> Nessun nuovo corso base da 16 ore; aggiornamento entro il 2029
  2. Corso dirigenti completato nel 2022 --> Nessun nuovo corso base; aggiornamento entro il 2027
  3. Corso dirigenti del 2018, aggiornato nel 2023 --> Nessun nuovo corso base; aggiornamento entro il 2028
  4. Corso dirigenti del 2018, mai aggiornato --> Non deve rifare necessariamente le 16 ore, ma deve regolarizzare l’aggiornamento
  5. Attestato generico o non conforme all’Accordo 2011 --> Corso base di 16 ore
  6. Nessun attestato disponibile --> Corso base di 16 ore

Anche l’aggiornamento per dirigenti può essere riconosciuto come credito totale per l’aggiornamento del datore di lavoro, purché sia valido e documentato.

Attenzione al modulo cantieri

Se il datore di lavoro opera come datore di lavoro di un’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili, deve essere verificata separatamente la necessità del modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore.
Il credito derivante dal corso dirigenti copre il corso base per datore di lavoro, ma non si deve presumere automaticamente che copra anche il nuovo modulo cantieri. Bisogna controllare:
  • il programma del vecchio corso;
  • eventuali moduli integrativi già frequentati;
  • il ruolo effettivamente svolto dall’impresa nel cantiere.

Programma del corso per datori di lavoro

Il nuovo corso obbligatorio per datori di lavoro ha una durata minima di 16 ore ed è previsto dalla Parte II, punto 3, dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
È un corso distinto da quello per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP.

Il corso deve permettere al datore di lavoro di:
  • comprendere il proprio ruolo nel sistema di prevenzione;
  • conoscere obblighi e responsabilità;
  • organizzare e gestire il sistema aziendale di salute e sicurezza;
  • interagire efficacemente con le altre figure della prevenzione;
  • superare una gestione meramente documentale della sicurezza;
  • verificare l’applicazione e l’efficacia delle misure adottate.

Modulo 1 – Giuridico-normativo

Far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro.

Far conoscere gli obblighi, le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale.  

Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza .

Far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale.

  • Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • I soggetti del sistema di prevenzione aziendale. Compiti, obblighi e responsabilità delle diverse figure. Tutela assicurativa.
  • Delega di funzioni.
  • Responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
  • Responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
  • Prevenzione della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro, con riferimento alla Convenzione ILO n. 190.
  • Inserimento e tutela dei lavoratori con disabilità.
  • Sistema istituzionale della prevenzione.
  • Ruolo di: ASL; Ispettorato nazionale del lavoro; Vigili del fuoco; INAIL.
  • Organi di vigilanza e procedure ispettive.

Modulo 2 – Organizzazione e gestione della sicurezza

Il secondo modulo riguarda la gestione concreta della salute e sicurezza sul lavoro.
  • Misure organizzative e gestionali
  • Conformità tecnica e documentale relativa a: attrezzature; impianti; luoghi di lavoro; agenti chimici; agenti fisici; agenti biologici.
  • Valutazione dei rischi
  • Lavoratori esposti a rischi particolari
  • Appalti e rischi interferenziali
  • Gestione delle emergenze
  • Sorveglianza sanitaria
  • Informazione, formazione e partecipazione
  • Vigilanza aziendale
  • Costi e benefici della sicurezza
  • Comunicazione

Proposta di articolazione delle 16 ore

L'Accordo Stato Regione prevede un elenco di contenuti e una durata minima. Nulla dice riguardo l'articolazione. 
Qui è proposta una programmazione che lega i contenuti in termini di obiettivi di apprendimento.

Modulo Giuridico normativo (4 ore)

Scopo: Far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro.

Contenuti:

  • Il sistema di prevenzione aziendale 
  • Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 
  • L’identificazione e il ruolo del datore di lavoro in relazione al contesto organizzativo. 

Scopo: Far conoscere gli obblighi, le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale.

Contenuti:

  • Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza 
  • I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa 
  • La delega di funzioni: condizioni e limiti (art. 16)  
  • Disambiguazione articolo 18 
  • La responsabilità civile e penale del datore di lavoro 
  • La responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato 
  • Prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro  
  • Inserimento di lavoratori disabili 
  • Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive: ASL, INL, VVF e Inail 

Modulo Organizzazione e gestione della SSL (4 ore)

Scopo: Far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale; il corso non deve formare il datore di lavoro alla redazione tecnica del DVR come farebbe il percorso per datore di lavoro-RSPP, ma deve renderlo consapevole della responsabilità non delegabile relativa alla valutazione dei rischi.

Contenuti:

  • Le misure organizzative e gestionali di tutela ai sensi di quanto previsto dagli art.li 15 e art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 
  • Valutazione dei rischi predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti con priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età. 
  • Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; con l’acquisizione della relativa documentazione e certificazioni obbligatorie di legge.  
  • Organizzazione e gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza;  
  • Sorveglianza sanitaria;  
  • Istituti relazionali: informazione, formazione, partecipazione e consultazione di tutti i soggetti ai sensi del D.lgs. 81/08;     

Scopo: illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione

Contenuti:

  • Vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.  
  • Controllo indiretto 
  • Modelli di organizzazione e gestione di tipo volontario 
  • Costi della mancata sicurezza e benefici della sicurezza 
  • Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione 
  • Il reporting system 

Verifica finale

Per il corso iniziale del datore di lavoro la verifica può prevedere:

  • test;
  • colloquio individuale;
  • oppure una combinazione delle modalità previste dal progetto formativo.

Se viene utilizzato il test, l’Accordo prevede complessivamente almeno 30 domande, ognuna con almeno tre risposte alternative. La prova è superata con almeno il 70% di risposte corrette.

Aggiornamento

Il datore di lavoro deve successivamente frequentare:

  • almeno 6 ore di aggiornamento;
  • ogni cinque anni.

L’aggiornamento deve riguardare evoluzioni normative, organizzative, tecniche e gestionali pertinenti al ruolo. Non dovrebbe consistere nella mera ripetizione del corso iniziale.

Formazione svolta con modalità non coerente

  • Obbligo collegato: La modalità formativa deve essere ammessa e coerente con il corso, i destinatari e la disciplina applicabile.
  • Riferimento dell’obbligo: Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni applicabile
  • Riferimento sanzionatorio: Articolo 55 D.Lgs. 81/2008, ove pertinente
  • Soggetti coinvolti: Datore di lavoro, dirigente e soggetti coinvolti nell'organizzazione, secondo il caso concreto.
  • Possibile conseguenza: Possibili contestazioni sulla validità del percorso e sulle evidenze formative prodotte.
  • Nota: Particolare attenzione va posta a e-learning, videoconferenza, tracciamento e attestazione.

Attestati e documentazione non gestiti correttamente

  • Obbligo collegato: La formazione deve essere documentabile tramite attestati, registri, verifiche e dati coerenti.
  • Riferimento dell’obbligo: Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 e accordi applicabili
  • Riferimento sanzionatorio: Da valutare in relazione all'obbligo formativo non dimostrabile
  • Soggetti coinvolti: Datore di lavoro, dirigente e soggetti incaricati della gestione documentale, secondo il caso concreto.
  • Possibile conseguenza: Possibili contestazioni in caso di mancata prova del percorso formativo.
  • Nota: La criticità aumenta quando gli attestati non sono collegati a mansione, data, durata e soggetto formatore.

Gli importi e l’applicazione concreta delle sanzioni devono essere sempre verificati sul testo vigente e in relazione al caso specifico.

Fonti e riferimenti normativi

Questa guida ha finalità informative e organizzative. Per decisioni applicative è sempre opportuno verificare il testo vigente delle norme, gli accordi applicabili e gli eventuali chiarimenti istituzionali.